Ordinanza n. 305 del 1991

 

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, nel processo penale a carico di Leone Flora Eugenia, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme ha, con ordinanza del 17 gennaio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 440 del codice di procedura penale, "nella parte in cui dispongono che il giudice, sul dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, quantunque motivato dalla non definibilità del processo medesimo allo stato degli atti, debba limitarsi a prendere atto di tale determinazione e disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, anche nella ipotesi in cui non condivida la motivazione del dissenso";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, ha precisato che "poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero";

che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.